Da anni sempre più aziende, privati e professionisti si affidano alla Prolegal Solutions per tutelare e proteggere la loro azienda, o ancora più importante, la loro famiglia.

Oggi vi vogliamo sottoporre un’importante vittoria che la Prolegal ha ottenuto contro lo Stato.

Un riconoscimento dovuto a un danno da vaccinazione nei confronti di una bambina.

In occasione della somministrazione di un vaccino per malattie infettive aveva subito un grave danno alla propria salute. A seguito di tale vaccinazione, infatti, la bambina ha cominciato a perdere capacità motoria ad una gamba a tal punto di essere anche sottoposta ad un intervento chirurgico.

Come conseguenza di tale infermità alla bambina è stato riconosciuto un assegno che, per legge, deve essere ogni anno rivalutato.

Qui entriamo in gioco noi.

Cliente da più di un anno, il papà della piccola,  si è rivolto a noi perché questa rivalutazione che spetta per legge non è mai stata fatta e così abbiamo deciso insieme muoverci per vie legali.

Rispetto alla normativa regolante tale materia è noto che:

Ai sensi e per gli effetti della L. 210/1992,Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Il successivo art. 2 dispone: “1. L’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177 come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111. 2. L’indennizzo di cui al comma 1, integrato dall’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.

In riferimento a questa normativa la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, c. 13 e 14 del DL 78/2018 convertito con l. 122/2010, in cui il giudice delle leggi ha stabilito che L’IMPORTO DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA L. 210/1992 VA RIVALUTATO NELLA SUA INTEREZZA, SECONDO IL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.

Sulla base di questi elementi, l’azione da noi proposta ci ha visto vincitori in meno di dodici mesi, riconoscendo alla famiglia della bambina la somma complessiva di circa € 95.000,00.