L’ENAC ha fornito indicazioni in merito alla tutela dei diritti dei passeggeri in seguito alle restrizioni imposte da alcuni Paesi ai passeggeri provenienti dall’Italia per evitare l’espansione dell’epidemia Covid19
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile “sta avviando istruttorie per sanzioni a compagnie aeree per mancato rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri”.
Nello specifico – chiarisce l’ENAC – “i passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore”.
Tra i Paesi che hanno deciso di imporre restrizioni all’ingresso di cittadini italiani figurano, tra gli altri, Cina, Corea del Sud, Iran, Israele, Giordania, Arabia Saudita, Seychelles, Mauritius.
Nonostante il richiamo, infatti, dai primi riscontri sembrebbe che alcune compagnie aeree continuino a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 (fattispecie previste nell’art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), e riconoscendo ai passeggeri solo un voucher”, spiega l’Enac.
“Dato che a partire dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni dopo tale data – spiega l’Enac – sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali dei vettori, non da motivi riconducibili all’emergenza.
Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, prevede, nei casi di cancellazione di voli per cause non collegate all’emergenza Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri: l’informativa; la riprotezione; il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un voucher); la compensazione, ove dovuta”.
“L’Enac, pertanto, sta avviando gli accertamenti che porteranno all’erogazione di sanzioni nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento”, conclude la nota.