Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della normativa comunitaria spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

Questo a partire dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

E’ il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 20278 del 23 giugno 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso da alcuni medici a cui la Corte d’appello di Roma aveva negato la retribuzione per gli anni della specializzazione antecedenti all’anno 1983.

Gli stessi avevano dedotto violazione e la falsa applicazione degli art. 2, 3, 10 e 97 Cost., art. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE75/363/CEE e 82/76/CEE, sostenendo che lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi alle disposizioni della predetta normativa comunitaria anche nei confronti di chi, alla data del 31 dicembre 1982, stava frequentando il corso di specializzazione o si era comunque iscritto ad una delle scuole, pur senza avere ancora iniziato la relativa attività didattica.

Infatti la normativa europea di riferimento non prevede in alcun modo l’inapplicabilità della disposizione sugli emolumenti degli specializzandi ai corsi già in essere.

Di fatto la sentenza della Corte di Cassazione, in linea con quanto indicato dalla dalla recente sentenza del 3 marzo 2022, C-590/20, della Corte di giustizia,  ha stabilito che:

  • la formazione medica specialistica, a tempo pieno o ridotto, iniziata prima del 29 gennaio 1982 (con iscrizione al corso prima di tale data) e proseguita oltre, deve ricevere una remunerazione adeguata;
  • la remunerazione deve essere corrisposta solo a decorrere dal 10 gennaio 1983, tempo di scadenza dell’obbligo di adeguamento.

E’ importante ricordare che attualmente l’argomento è oggetto di ben tre disegni di legge:

  • n. 780 del 7 settembre 2018;
  • n.1802 dell’ 8 maggio 2020;
  • n.1803 dell’ 8 maggio 2020.

L’oggetto sono le disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1978/1979, e specializzati dall’anno accademico 1982/ 1983 all’anno accademico 1991/1992, che hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per il risarcimento del danno.

Inoltre, sanciscono che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponda, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 7.000 euro (8.000 euro per il Ddl n.780) , oltre la rivalutazione monetaria decorrente dall’8 agosto 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interessi compensativi al tasso legale medio tempore maturati sulle somme rivalutate anno per anno.

Prolegal continuerà quindi a difendere il diritto di tutti i Medici e, a breve, presenterà 2 nuovi ricorsi collettivi sia per i medici iscritti alle scuole di specializzazione dal ’78 al ’91, che per quelli iscritti dal ’91 al 2006. Ribadendo quanto sia determinante avere un ricorso in essere anche per poter beneficiare dei risarcimenti in caso di conversione del D.D.L. in legge.

Per qualunque informazione i nostri Consulenti sapranno indicarvi la miglior strada in base alla vostra personale situazione.